bollettino agrometeorologico nitrati

Attenzione, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, per rispettare i limiti di legge (DPReg 0119/2022):

  • nelle zone A, B, D da venerdì 24/2 a martedì 28/2 sarà VIETATA la distribuzione

Ai sensi del Regolamento Fertilizzanti Azotati (DPReg 0119/2022) tra fine ottobre e fine febbraio sono emessi bollettini per la gestione del divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN).

Il Friuli Venezia Giulia è suddiviso in aree meteo (A, B, C, D, E, F) con peculiari condizioni pedoclimatiche. In relazione all’andamento meteo, bollettini sono emessi per le aree meteo entro cui ricadono Comuni in ZVN: aree A, B, C, D.

Tra 01.11 e 28.02 vanno rispettati 90 giorni di divieto di cui 62 fissi e continuativi tra 01.12 e 31.01 e i restanti 28 definiti in relazione al decorso meteo e alla praticabilità dei suoli, nei mesi di novembre e febbraio, con bollettini agrometeorologici.

Dopo il divieto continuativo 1 dicembre - 31 gennaio, per febbraio sono emessi bollettini di divieto / permesso, nel rispetto di tutti gli altri divieti del RFA, per applicazioni di fertilizzanti azotati (con 90 giorni di divieto totali) di cui al RFA, art.32, c.1, lett.b):

  1. concimi azotati e ammendanti di cui al D.Lgs. 75/2010;
  2. letami e usi diversi da quelli di cui all'art. 32, c.1, lett.a) del RFA (letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, se utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati e in pre-impianto di colture orticole) e materiali equiparati ai letami (tra cui il digestato separato palabile), ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di s.s. >65%;
  3. liquami e materiali ad essi equiparati (tra cui i digestati non palabili) e acque reflue, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:
    • 3.1. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o arboree con inerbimenti permanenti;
    • 3.2. suoli con residui colturali. Il requisito di presenza di residui colturali non si realizza nei casi di completa asportazione delle biomasse per trinciatura e insilamento;
    • 3.3. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;
    • 3.4. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, tra le quali colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.

Prosegue invece ininterrotto il divieto continuativo di 120 giorni totali (01.11.22–28.02.23) per distribuzioni di cui all'art.32, c.1, lett.c) del RFA (DPReg 119/2022), di:

  1. liquami e materiali a essi equiparati e acque reflue, nei terreni con coltivazioni e condizioni colturali diverse da quelle di cui alla lett.b) p.to 3) su riportato (NO copertura vegetativa NO residui colturali);
  2. deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Per ogni area meteo, il bollettino è emesso nel primo pomeriggio delle giornate di martedì, giovedì e domenica.

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